IL PRETORE
    Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa civile n.  845/93
 r.g.  aff.  cont.  promossa  da  Listanti Pascucci Marcella, attrice,
 rappresentata e difesa dal dott. proc. Stefano  Bogini  e  presso  lo
 stesso  domiciliata in Perugia, via del Sole n. 8, contro Cocciarelli
 Lina, convenuta, rappresentata e difesa dall'avv. Pietro  Migliosi  e
 presso lo stesso domiciliata in Perugia, via dei Priori n. 84.
    Oggetto: intimazione licenza per finita locazione e convalida. Non
 manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale
 dell'art.  11,  comma  2-bis  del  d.l.  11  luglio  1992,  n.  333,
 convertito con modificazioni nella legge 8 agosto 1992,  n.  359;  in
 relazione  all'art.  42 Cost. Repubblica italiana. Questione rilevata
 d'ufficio.
           SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
    A scioglimento della riserva di  cui  al  verbale  di  udienza  20
 aprile 1993;
    Ritenuto che:
       a)  l'attrice  ha  intimato  licenza  per finita locazione alla
 convenuta relativamente all'immobile sito nella via S. Prospero n. 22
 di questa citta' per la data del 22 dicembre 1993; la convenuta si e'
 opposta alla convalida non contestando  la  scadenza  contrattuale  a
 tale  data, ma chiedendo l'applicazione del sopracitato art. 11 comma
 2-bis della legge n. 359/1992 secondo cui il contratto, in assenza di
 accordo  delle  parti  circa  il  canone,   sarebbe   automaticamente
 prorogato di due anni;
       b)  sussistono  elementi  di  prova  che effettivamente si sono
 svolte trattative tra le parti riguardo al nuovo canone  e  che  tali
 trattative  non  hanno  avuto  esito  positivo,  dal che consegue che
 questo pretore non  puo'  decidere  la  causa  senza  decidere  circa
 l'applicabilita' alla fattispecie della legge di cui sopra;
       c)   non   e'   infondato   il  dubbio  circa  la  legittimita'
 costituzionale di tale legge, e cio' per le seguenti considerazioni:
       1)  non  puo'  sussistere  dubbio  circa  il   fatto   che   il
 legislatore,  coll'imporre  una  proroga  forzata  del  contratto  di
 locazione, appone un limite alla proprieta' privata  degli  immobili,
 privando  il proprietario della facolta' di farne liberamente uso per
 due anni dopo la scadenza del contratto stesso;
       2)  i  limiti alla proprieta' privata debbono essere correlati,
 secondo l'art. 42 della Costituzione, ad un vantaggio per  l'utilita'
 generale, in armonia coi principi tratti da tale articolo;
       3)  nella  specie  non  vede  questo pretore quale interesse di
 carattere generale la legge  intenda  soddisfare,  ne'  in  proposito
 sembra  ancora  lecito  allegare  una pretesa situazione di emergenza
 abitativa, che, anche  piu'  volte  all'anno,  il  legislatore  suole
 invocare  da  oltre  mezzo  secolo  e  che  autorevolmente  la  Corte
 costituzionale  ha  ormai  da  vari  anni  escluso  (Corte  cost.  n.
 108/1986),  ed  ha escluso con riguardo ad una legge, la n. 118/1985,
 che per certi profili era meno punitiva di quella  in  esame  per  il
 proprietario,  in  quanto  gli  assegnava un aumento del canone e gli
 dava la facolta' di riavere l'immobile  per  le  esigenze  proprie  e
 della propria famiglia (art. 1 n. 9-bis);
       4)  da  taluni  giudici di merito si e' creduto di ravvisare un
 pubblico  interesse  nella  opportunita'  di  evitare  un   passaggio
 traumatico  dal  regime  vincolistico  ad  un  regime  di sostanziale
 liberta' della contrattazione e  quindi  nella  particolarita'  della
 situazione,  che, nel pubblico interesse, avrebbe imposto una proroga
 della locazione: ma tali tesi  non  sembra  sostenibile.  Infatti  la
 legge  in  esame,  lungi  dallo  aver  introdotto  una liberta' nella
 contrattazione, che significa liberta' nel canone e nella durata  del
 contratto, ha solo concesso la facolta' di derogare al canone massimo
 di  legge contro una durata di otto anni della locazione, bilanciando
 la misura del canone con  la  eccezionale  durata  e  stabilita'  del
 rapporto:   nessun  impatto  traumatico,  quindi,  che  esigesse  nel
 pubblico interesse un sacrificio del locatore, ma  solo  possibilita'
 di  un  nuovo assetto delle posizioni dei contraenti, non destinata a
 creare particolare turbamento nel mercato;
       5) inoltre, ove  pure,  per  assurdo,  il  preteso  "traumatico
 impatto"  avesse  a  verificarsi,  non  si  vede  per quale motivo ne
 dovrebbe fare le spese il solo locatore, e non anche  il  conduttore:
 in  altri  termini  se la proroga era destinata ad indurre le parti a
 concludere un patto in deroga,  non  era  lecito  far  pressione  con
 l'arma  della proroga forzosa, solo su una delle parti, ma occorreva,
 in omaggio ai richiamati  principi  costituzionali,  far  gravare  su
 entrambe  le  parti  del  rapporto  il peso del meccanismo che a quel
 patto le doveva  indurre:  diversamente  eccessivo  e  gravatorio  si
 manifesta  quel  peso, imposto solo su una delle parti, e sicuramente
 imposto fuori e contro i principi soprarichiamati.